Europa e Nuova Zelanda: meno barriere, più sbocchi commerciali

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Nuova Zelanda è stato firmato a Bruxelles il 9 luglio 2023 ed entrato in vigore il 1º maggio 2024. Si tratta del primo accordo commerciale dell’UE con un paese del Pacifico e funge da modello per la strategia di diversificazione commerciale dell’UE nella regione indo-pacifica. L’accordo crea notevoli opportunità economiche per le imprese, gli agricoltori e i consumatori; elimina la burocrazia, rispetta l’accordo di Parigi sul clima e i diritti fondamentali del lavoro, applicabili in ultima istanza mediante sanzioni commerciali, e cementa i legami dell’UE con un alleato che condivide gli stessi principi nella regione indo-pacifica. Secondo la Commissione, l’ALS dovrebbe far crescere gli scambi bilaterali di circa il 30% nell’arco di un decennio e gli investimenti comunitari verso la Nuova Zelanda di oltre l’80%.

In particolare l’ALS prevede l’eliminazione degli oneri doganali sulla maggior parte dei prodotti scambiati. La Nuova Zelanda ha eliminato subito dazi su auto e parti (fino al 10%), macchinari, chimica, abbigliamento, farmaceutici, calzature e tessili, oltre a prodotti agroalimentari come carni suine, vino, spumante, cioccolato e pet food. Norme di origine: le preferenze si applicano solo alle merci sostanzialmente prodotte nell’UE o in Nuova Zelanda; la prova dell’origine può avvenire tramite attestazione sull’invoices (valido 12 mesi) o conoscenza dell’importatore, con possibilità di rimborso retroattivo dei dazi fino a tre anni. Per le esportazioni neozelandesi sensibili (manzo, agnello, lattiero-caseari), l’UE ha previsto contingentamenti tariffari graduali e protezione delle indicazioni geografiche.

Inoltre l’UE e la Nuova Zelanda apriranno reciprocamente i loro mercati degli appalti al di là di quanto già contemplato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell’OMC. La Nuova Zelanda consentirà alle imprese dell’UE di presentare offerte, su un piano di parità con le imprese locali, per contratti con tutte le autorità pubbliche.

Incentivi e facilitazione per gli investimenti esteri

La Nuova Zelanda sta chiaramente spingendo per diventare più attrattiva per l’IDE, in particolare nei settori delle energie rinnovabili, trasporti avanzati (incl. spazio), cleantech, acquacoltura.  

Lo scorso marzo 2026 è entrata in vigore la legge “Overseas Investment Amendment Act 2025”. Questa risulta essere la riforma più importante del regime neozelandese sugli investimenti esteri dal 2018. Sono previsti sgravi fiscali mirati, visti per investitori, valutazioni autorizzative snellite e un’agenzia dedicata per assistere gli investitori. Invest New Zealand è l’agenzia governativa di coordinamento per gli investitori istituzionali e strategici internazionali che desiderano incrementare gli investimenti nel paese: https://investnz.govt.nz/.

Ecco una panoramica aggiornata degli incentivi e delle facilitazioni per gli investimenti esteri in Nuova Zelanda:

Incentivi fiscali
  • Credito d’imposta R&S (RDTI): 15% sulla spesa idonea per ricerca e sviluppo, per investimenti tra 50.000 e 120 milioni di NZD l’anno, con possibilità di rimborsi cash per imprese in perdita. (1 dollaro NZD = 0,50 euro).
  • Capitali di rischio esteri: i capital gains derivanti dalla vendita di partecipazioni (possedute per almeno 12 mesi) in società neozelandesi non quotate sono esenti da imposta sul reddito per investitori residenti in paesi con doppia imposizione (ad eccezione della Svizzera).
  • Investment Boost: regime di ammortamento accelerato introdotto di recente per gli investimenti in beni strumentali.
  • Riforma delle regole FIF (Foreign Investment Funds): il governo sta correggendo un aspetto fiscale che scoraggia i capitali esteri.
Visti per gli investitori

Il golden visa neozelandese ufficialmente chiamato “Active Investor Plus Visa” è un visto di residenza attivo da quest’anno, rilasciato in cambio di un investimento minimo di 5 milioni di dollari neozelandesi (circa 2,5 milioni di euro).

Il programma è stato riformato il 1° aprile 2025: la soglia minima è stata ridotta da NZD 15 a NZD 5 milioni ed è stato eliminato il requisito di conoscenza della lingua inglese. Esistono due categorie:

  1. Categoria Growth (crescita):
    • Investimento minimo: NZD 5 milioni per 3 anni
    • Investimenti accettabili: fondi gestiti e investimenti diretti in imprese neozelandesi
    • Presenza fisica minima: solo 21 giorni in 3 anni
  2. Categoria Balanced (bilanciata):
    • Investimento minimo: NZD 10 milioni per 5 anni
    • Investimenti più flessibili e a minor rischio: obbligazioni, azioni quotate, fondi gestiti, sviluppo immobiliare (residenziale nuovo, commerciale o industriale)
    • Presenza minima: 105 giorni in 5 anni, riducibile fino a 63 giorni investendo fino a NZD 3 milioni extra

 I vantaggi del golden visa possono essere così riassunti:

  • Assenza di limiti di età e di requisiti relativi alla conoscenza della lingua inglese;
  • Possibilità di includere nella richiesta il coniuge o partner e i figli a carico fino al compimento del ventiquattresimo anno di età;
  • Concessione di un termine di sei mesi dall’approvazione per il trasferimento e la finalizzazione degli investimenti, prorogabile una sola volta per un ulteriore semestre;
  • Obbligo di comprovare la provenienza lecita dei capitali impiegati;
  • Dopo 3 anni di possesso del visto Growth o 5 anni di quello Balanced, si può richiedere il Permanent Resident;
  • Da quest’anno il governo ha annunciato che i titolari di questo visto potranno acquistare o costruire una casa residenziale di almeno NZD 5 milioni, in deroga al divieto generale per gli stranieri.

 

Il sistema tributario

Una società è considerata residente fiscale in Nuova Zelanda se soddisfa almeno uno di questi criteri:

  • È costituita (incorporated) in Nuova Zelanda
  • Ha la sede principale (head office) nel paese
  • Ha il centro di gestione quotidiana in Nuova Zelanda
  • Il controllo da parte degli amministratori viene esercitato in Nuova Zelanda

Per le società estere che operano in Nuova Zelanda, il sistema fiscale segue il principio della tassazione territoriale: le società non residenti sono tassate solo sui redditi di fonte neozelandese, con un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società del 28%. La chiave è determinare se l’impresa costituisce una stabile organizzazione in Nuova Zelanda; in caso affermativo, gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione saranno tassati in Nuova Zelanda. In particolare se la società estera non è residente, diventa soggetta a tassazione quando costituisce una stabile organizzazione: una sede fissa di affari (ufficio, cantiere, stabilimento) oppure un agente dipendente con autorità di concludere contratti. I profitti attribuibili alla società estera sono tassati come quelli di una società locale.

La normativa fiscale neozelandese ha rigide regole anti-elusione, che le società estere devono rispettare. Per le società estere con redditi di fonte neozelandese, le principali tipologie fiscali sono le seguenti:

  • Imposta sul reddito delle società: aliquota del 28%, applicabile agli utili attribuibili alla stabile organizzazione.
  • Imposta sulle plusvalenze: la Nuova Zelanda non ha un’imposta generale sulle plusvalenze; le plusvalenze sono generalmente esenti, salvo casi specifici come utili da trading o guadagni da vendita di terreni.
  • Goods and Services Tax (GST): aliquota del 15%; le società estere che forniscono beni o servizi in Nuova Zelanda potrebbero doversi registrare per la GST.
  • Ritenuta d’acconto su non residenti (NRWT): applicabile alle royalties pagate a società estere; l’aliquota base è del 15%, che può essere ridotta al 10% in base a convenzioni in essere con gli altri paesi.

Se la società madre è italiana, è possibile applicare la Convenzione fiscale Italia-Nuova Zelanda del 1979 (in vigore dal 1983). Le principali disposizioni includono:

  • Riduzione della ritenuta d’acconto: gli interessi pagati a società italiane applicano una ritenuta massima del 10%; le royalties applicano una ritenuta massima del 10%; i dividendi generalmente 15%.
  • Eliminazione della doppia imposizione: l’Italia adotta il metodo del credito d’imposta, detraendo l’imposta neozelandese pagata dall’imposta italiana dovuta, con l’importo della detrazione limitato all’imposta italiana corrispondente sul reddito.

 

La Nuova Zelanda non ha zone franche o zone economiche speciali operative: è uno dei pochi paesi OCSE senza questo strumento. Il governo di coalizione in carica dal 2023 si era impegnato a esplorare l’idea di creazione di aree “freeport” ma a oggi nessun progetto è stato attivato e la questione appare in stallo. 

Il motivo per cui il paese non ne sente il bisogno è che risulta essere già una delle economie più aperte al mondo. In pratica, ciò che in altri paesi si ottiene con una zona franca (libera importazione, nessun dazio) in Nuova Zelanda lo si ha già su tutto il territorio nazionale:

  • Dogane quasi nulle: la maggior parte delle merci entra a dazio zero. Nel Budget 2024 il governo ha annunciato l’eliminazione degli ultimi dazi residui (“nuisance tariffs”) su un centinaio di beni.
  • Nessun obbligo di licenza d’importazione generalizzato, nessuna quota restrittiva.
  • Regime doganale semplice: l’unico onere significativo all’importazione è la GST al 15%, che per le merci di basso valore (inferiore a 1.000 NZD) è riscossa dal venditore.

 

 

 

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