ReteCoM: INPS – INPGI: Normativa a raffronto. CONTRIBUZIONE

Seconda puntata

ReteCoM ha elaborato – su dati e informazioni di fonti ufficiali INPS e INPGI – un raffronto tra i due sistemi pensionistici

CONTRIBUZIONE

Contributi a carico del datore di lavoro, dove non è diversamente indicato:

IVS: In entrambi gli Enti le aliquote che finanziano la previdenza sono pari al 23,81% a carico del datore di lavoro e al 9,19% + un 1% di solidarietà superato un massimale (attualmente 47.379,00 Euro), a carico del lavoratore (l’INPGI si è allineato all’INPS dal primo gennaio 2016).
Massimale contributivo

(per il 2021, 103.055,00)

Nell’INPGI introdotto dal 1° gennaio 2017, per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa, nell’INPS il massimale contributivo si applica per chi è assicurato per la prima volta dal 1996 in avanti.
Fondo di garanzia TFR 0,30% INPGI 0,20% INPS
Assegni familiari 0,05% INPGI e 0,68% INPS
Disoccupazione 1,61% per entrambi
Maternità Per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati, nonostante siano iscritti ai fini previdenziali presso l’INPGI, rientrano nelle competenze dell’INPS:

  • le prestazioni di maternità, anche in assenza del relativo contributo;
  • l’autorizzazione al congedo straordinario per l’assistenza ai familiari portatori di handicap grave e la fruizione dei permessi per disabili, compreso il pagamento delle relative indennità economiche.  In tali casi, a richiesta dell’interessato, l’INPGI provvede all’accredito della contribuzione figurativa.

INPS 0,24%

Malattia Contributo non presente nell’INPGI, Indennità di malattia a carico del datore di lavoro (primi 9 mesi al 100%, successivi 9 al 50%).

INPS 2,44%

Infortuni Euro 11,88 mensili per dodici mesi.

Non presente nell’INPS

Contributo di solidarietà In entrambi, pari al 10% sugli importi dovuti dal datore di lavoro per i fondi di previdenza ed assistenza sanitaria.
Fondo di perequazione A carico del giornalista: Euro 5,00 mensili per 12 mensilità, posto a carico del giornalista (dovuto da tutti i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro regolato dall’art. 1 del CNLG, nonché dai titolari di rapporti di lavoro ex art. 2, 12, 36 con retribuzione pari o superiore a quella minima contrattuale del redattore con più di 30 mesi di anzianità).
Fondo integrativo di previdenza 1,50% (contributo non dovuto per i giornalisti praticanti, per i giornalisti pubblicisti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine).

Obbligo di iscrizione alla Casagit, cassa di assistenza sanitaria.

 

 

 

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